La fusione inversa “salva” il consolidato

Pubblicato il 20 giugno 2008 La risoluzione n. 251/E/2008 chiarisce che la fusione inversa non interrompe la tassazione di gruppo. L’agenzia delle Entrate ha voluto sottolineare che se la controllante-incorporata non partecipava al consolidato fiscale, non occorre alcun interpello preventivo per proseguire nel regime. Le eventuali perdite dell’incorporata trasferite all’incorporante, nel caso in cui sia verificato il test di vitalità, restano comunque estranee alla tassazione di gruppo. Il caso esaminato dalle Entrate è quello relativo ad un gruppo composto da tre società concatenate, nel quale è stato attivato il consolidato fiscale al secondo livello, mantenendo autonoma la tassazione della capogruppo. Nel caso analizzato, si prospetta la possibilità di accorciamento della catena societaria, mediante fusione inversa della holding nella sub-holding. Al termine dell’operazione, il gruppo sarebbe composto da sole due società. La sub-holding Alfa interpella l’Agenzia per sapere se, a fusione avvenuta, potrà proseguire nella tassazione consolidata con Beta (società cooperativa a sua volta controllata da Alfa). Precisa la risoluzione n. 251/E che l’operazione di fusione di una società, estranea al consolidato fiscale, per incorporazione di una società che ha aderito alla tassazione di gruppo, non interrompe il regime, che prosegue naturalmente senza necessità di interpello preventivo. Inoltre, le eventuali perdite pregresse della controllante possono essere riportate dall’incorporante-controllata Alfa solo nel rispetto del test di vitalità (art. 172, comma 7, Tuir), assumendo, però, la qualifica di perdite anteriori all’avvio del regime.
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