La fusione non contempla benefici contributivi
         Pubblicato il 09 agosto 2012
        
        Il beneficio contributivo previsto dalla legge n. 
223/1991 è escluso qualora, nei casi di fusione, trasferimento o trasferimento di aziende, si verifichi soltanto il passaggio di personale dipendente alla nuova destinazione e non l'incremento del numero dei lavoratori occupati. 
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 
14245, depositata l'8 agosto 2012, nella quale si precisa che, per ottenere sgravi contributivi con l'assunzione di personale licenziato in seguito a procedure di mobilità, non devono presentarsi situazioni elusive attuate con interruzioni fittizie dei rapporti di lavoro in corso.