La fusione non contempla benefici contributivi

Pubblicato il 09 agosto 2012 Il beneficio contributivo previsto dalla legge n. 223/1991 è escluso qualora, nei casi di fusione, trasferimento o trasferimento di aziende, si verifichi soltanto il passaggio di personale dipendente alla nuova destinazione e non l'incremento del numero dei lavoratori occupati.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14245, depositata l'8 agosto 2012, nella quale si precisa che, per ottenere sgravi contributivi con l'assunzione di personale licenziato in seguito a procedure di mobilità, non devono presentarsi situazioni elusive attuate con interruzioni fittizie dei rapporti di lavoro in corso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy