La Legge Europea 2014 approda in "Gazzetta Ufficiale"

Pubblicato il 04 agosto 2015

E' stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 178 del 3 agosto 2015 il testo della Legge Europea 2014.

Si tratta della Legge n. 115 del 29 luglio 2015, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”, che prevede una serie di disposizioni abrogative o modificative adottate dal nostro ordinamento per estinguere tutti quei casi di non corretto recepimento della normativa comunitaria, così da porre fine ad alcune procedure di infrazione a cui il nostro Paese è stato assoggettato.

I 30 articoli del provvedimento, raccolti in dodici Capi, spaziano in ambiti diversi, riguardanti la libera circolazione delle merci e quella delle persone, dei servizi e dei capitali, così come pure regolano la materia dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della salute pubblica e sicurezza alimentare. Queste disposizioni entreranno in vigore dal 18 agosto 2015.

Cessioni intracomunitarie e disciplina IVA

In particolare, tra le novità introdotte dalla Legge Europea si segnalano quelle che intervengono sulla disciplina IVA relativa alle cessioni intracomunitarie e ai servizi connessi agli scambi intracomunitari.

E' stata, infatti, apportata una modifica all'articolo 9, comma 1 del Dpr 633/1972, cosicché è stato esteso il regime di non imponibilità ai fini Iva – ora applicabile alle spedizioni di carattere non commerciale – anche alle spedizione di valore trascurabile.

All'articolo 12 della legge Europea è specificato che al citato comma 1, articolo 9, dopo il numero 4 è stato aggiunto il 4-bis, che stabilisce che i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile non saranno più assoggettate ad Iva ed ai dazi doganali.

Attualmente è prevista un'esenzione dai prelievi doganali (dazi ed Iva) per le importazioni di beni di modico valore (complessivamente nei limiti di 22 euro per singola spedizione), con esclusione dei prodotti alcolici, dei profumi e l'acqua da toletta, dei tabacchi e prodotti del tabacco. Dal 1° dicembre 2008, solo per i dazi doganali, la franchigia è stata innalzata da 22 a 150 euro (Regolamento Ue 274/2008).

Al contrario, non è stato innalzato il limite delle franchigia ai fini IVA, che resta fissata in 22 euro. Così, oggi, sull'importazione di un bene con valore compreso tra o 22 e i 150 euro si è tenuti a pagare l'IVA ma non i dazi doganali.

La Legge Europea 2014 interviene e specifica che, con un prossimo regolamento adottato con decreto del Mef, si apporteranno modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, sottolineando che quando si applica la franchigia per le piccole spedizioni di carattere non commerciale e per le spedizioni di valore trascurabile, sono sempre esenti da IVA e dai dazi anche i relativi servizi accessori (ad esempio, il servizio di trasporto), indipendentemente dal loro ammontare.

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