La malattia allunga il recesso

Pubblicato il 24 aprile 2006

La pronuncia di Cassazione n. 7848/2006 ha stabilito che lo stato di malattia del lavoratore cancelli l’obbligo di tempestività nei licenziamenti disciplinari: il recesso dell’imprenditore, pur se avvenuto a distanza di parecchio tempo dalla contestazione degli addebiti, rispetta il requisito illustrato dalla legge quando il ritardo nell’intimazione del recesso al lavoratore sia stato determinato dall’impossibilità di ascoltare le difese del lavoratore a causa della sua malattia. Il datore non può, quindi, adottare provvedimenti disciplinari verso il lavoratore senza averlo prima sentito a sua difesa ove questi abbia chiesto d’essere ascoltato personalmente. In particolare, l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori subordina la legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare alla contestazione degli addebiti e alla convocazione del dipendente per l’audizione.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy