La mancata comunicazione dei redditi 2010 fa scattare la sospensione delle prestazioni reddituali

Pubblicato il 08 gennaio 2013 Con il messaggio n. 21232 del 27 dicembre 2012, l’Inps ricorda ai pensionati che non hanno ancora provveduto ad inviare la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi del 2010, che hanno tempo fino al 28 febbraio 2013 per farlo, pena la sospensione delle prestazioni legate al reddito.

Sempre nel mese di dicembre, i pensionati sono stati raggiunti da un avviso di sollecito in cui si rendeva noto che, a fronte del mancato recepimento della documentazione suddetta, la sospensione delle prestazioni sarebbe divenuta operativa nel corso del 2013.

Nel messaggio n. 21232, l’Ente previdenziale ricorda che è la Legge n. 122/2010 a disporre la sospensione delle prestazioni legate al reddito per coloro che non dichiarano all’Inps i propri redditi, al fine di verificare i requisiti che danno diritto alle prestazioni in godimento.

Se il pensionato procede ad inoltrare la dichiarazione agli Enti competenti, entro 60 giorni dalla sospensione, la prestazione torna ad essere erogata dal mese successivo alla comunicazione. Viceversa, in caso di mancata dichiarazione entro il termine, la prestazione verrà definitivamente revocata dall’Inps, che procederà anche al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo, nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.

I pensionati raggiunti dal sollecito sono stati invitati a servirsi di intermediari abilitati per trasmettere le loro dichiarazioni; in alternativa, a presentare la domanda di ricostruzione online o tramite patronato.
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