La Manovra mira al salvataggio e non alla liquidazione dell’impresa in crisi

Pubblicato il 17 giugno 2010 La Manovra correttiva, con interventi nell’ambito della legge fallimentare, incentiva gli accordi di ristrutturazione per risolvere le crisi d’impresa. Il Dl 78/2010 omette, però, di prendere provvedimenti dal punto di vista penale, creando il disallineamento evidenziato dalle categorie tra la parte penale rimasta invariata e quella civilistica più volte oggetto di ritocchi.

Le novità apportate si sostanziano in più interventi, due dei quali prevedono:

- l’aggiunta all'articolo 182 bis del Regio decreto 267/1942 (legge fallimentare), riferito agli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’articolo 182 quater, “disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti”, per i finanziamenti erogati in attuazione degli accordi concordatari o di ristrutturazione dei debiti e per i finanziamenti-ponte, concessi ed erogati dagli intermediari nella fase precedente il deposito delle domande di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

- l’introduzione di una sorta di messa in sicurezza delle trattative che hanno lo scopo della ristrutturazione del debito, ossia è possibile l’ottenimento dal Tribunale della sospensione delle azioni cautelari o esecutive per 60 giorni, i quali serviranno all'imprenditore per trovare un'intesa con i creditori.

Quest’ultima possibilità prevede un’autocertificazione dell’imprenditore che attesti che sono in corso trattative con una parte di creditori che rappresenta almeno il 60% del credito ed una dichiarazione del professionista che attesti l'esistenza delle condizioni di poter pagare regolarmente i creditori dissenzienti. Trascorsi i 60 giorni dovrà essere depositato l'accordo di ristrutturazione.
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