La mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza dal diritto di agire per equa riparazione

Pubblicato il 23 luglio 2013 Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 5, primo comma, del Decreto legislativo n. 28/2010, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012, ha escluso l'obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se, quindi, la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l'effetto della istanza di mediazione “d'interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione”.

Ed infatti, ferma è l'applicazione del sesto comma dell'articolo 5 citato, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale, essendo anche coerente con gli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione medesima.

E' quanto spiegato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 17781 depositata il 22 luglio 2013, con cui i giudici di legittimità hanno specificato il regime successivo al verdetto di incostituzionalità emesso dalla Corte costituzionale rispetto alla mediazione obbligatoria, recentemente reintrodotta dal Decreto del “fare”.
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