La minaccia di incassare gli assegni può nascondere l’estorsione

Pubblicato il 28 giugno 2010 Per la Corte di cassazione sussiste il reato di estorsione anche nel momento in cui gli imputati minacciano la vittima di mandare in protesto gli assegni che questa aveva dato a garanzia della somma prestata per far fronte a difficoltà economiche momentanee.

Non rileva la tesi della difesa degli imputati, sostiene la sentenza della Cassazione penale n. 23067/2010, secondo cui non esiste il delitto di estorsione in quanto gli assistiti avevano solo esercitato il loro diritto ad incassare quanto gli competeva. In realtà per aversi l’estorsione è sufficiente che la minaccia sia presente in “maniera implicita, larvata, indiretta e indeterminata essendo solo necessaria che sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo”.

Pertanto l’intenzione di voler incassare gli assegni mandando in protesto l’emittente nasconde in realtà la volontà di minacciare la vittima a restituire tutto il capitale.
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