La mobilità non vale tra coniugi

Pubblicato il 08 maggio 2006

, con la sentenza n. 9224 del 20 aprile 2006, riconosce come ostativi del diritto alle agevolazioni, spettanti ai datori di lavoro che assumono lavoratori messi in mobilità, quei rapporti tra l’impresa che colloca in mobilità e quella che assume che si traducono “sul piano fattuale in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato”, quindi tra società che abbiano un comune nucleo proprietario o un legame di interesse fra proprietari (di coniugio, di parentela, di affinità o di collaudata amicizia tra soci, eccetera). La sentenza accoglie un ricorso dell’Inps che ravvisava nel caso di due società, tra le quali sussisteva un rapporto coniugio tra il socio di maggioranza di una ed il titolare dell’altra, l’utilizzo di benefici contributivi – nello specifico il diritto all’indennità di cui all’articolo 8, comma 4-bis, della legge 223/91 - non per le finalità occupazionali, scopo dell’agevolazione, ma per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva.  

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