La mobilità va oltre il reparto in crisi

Pubblicato il 29 maggio 2006

La sentenza 9888, 28 aprile 2006, della Cassazione, ribadisce che il datore, nel selezionare i lavoratori da licenziare, non possa prescindere dal generale principio di buona fede e correttezza (articoli 1175 e 1375 del Codice civile), inteso come regola di equilibrata conciliazione dei conflittuali interessi delle parti in gioco. Il datore non può, cioè, operare in modo arbitrario, senza una giustificazione oggettiva. Nel caso da essa trattato, ha perciò ritenuto del tutto arbitraria la scelta di licenziare i soli lavoratori addetti a un reparto soppresso, affermando che quando intende sopprimere un reparto, il datore di lavoro non può limitare la scelta dei licenziabili ai soli dipendenti addetti a quel reparto “se detti lavoratori sono idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati – a occupare posizioni lavorative di colleghi addetti a tali reparti”. In questi casi la comparazione dovrà riguardare un ben più esteso numero di lavoratori, ovvero quelli con analoghe professionalità.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Radiotelevisioni Aeranti Corallo. Rinnovo

04/03/2026

ISAC 2026: indici di affidabilità contributiva per commercio e alberghi

04/03/2026

Cassazione: il preposto risponde dei rischi anche per altre imprese

04/03/2026

Cooperazione internazionale: obblighi contributivi per i lavoratori in aspettativa

04/03/2026

Durf: i versamenti da avvisi bonari rilevano nel calcolo del 10% dei ricavi

04/03/2026

Conto Termico 3.0 sospeso: fermo il portale dopo il boom di richieste di incentivo

04/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy