La natura dell’atto supera la forma

Pubblicato il 19 marzo 2007

La sentenza di Cassazione 2276/2007 definisce una controversia con all’origine una dichiarazione di fallimento di un contribuente, cui egli faceva seguire un concordato fallimentare (con assuntrice un’impresa), che, in seguito, veniva risolto per inadempienze degli obblighi e all’impresa assuntrice veniva notificato un avviso di liquidazione - poi impugnato - per il pagamento dell’imposta di registro e dell’Invim.

Sulla questione, ha affermato che per valutare se una controversia possa essere suscettibile di definizione agevolata - ex articolo 16, legge 289/2002 = chiusura delle liti fiscali pendenti – occorre far riferimento alla natura della pretesa, non al “nomen” dell’atto (quindi non alla sua forma).

 

Può pertanto essere oggetto di sanatoria la lite originata da un avviso di liquidazione, con il quale, però, l’Ufficio fiscale abbia per la prima volta pretesto verso il contribuente assuntore di un concordato fallimentare il versamento delle imposte relative ad un precedente concordato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tecnici sanitari di radiologia: rendite più ricche dal 1° luglio 2025

20/05/2025

Riversamento spontaneo crediti R&S 2025: nuovo modello, scadenze e istruzioni operative

20/05/2025

Assistenza stragiudiziale: quando si configura esercizio abusivo della professione

20/05/2025

Codatorialità: rimborsi del personale fuori dall'Iva

20/05/2025

Congedo parentale 2025 in stand by. L’INPS pubblica l’infografica

20/05/2025

Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio

20/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy