La Pec anche nei ricorsi amministrativi dal giudice ordinario

Pubblicato il 29 aprile 2010

Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 16/2010, rilascia ulteriori precisazioni in materia di ricorsi amministrativi, con lo scopo di aggiornare le indicazioni già fornite agli uffici con la precedente circolare n. 10/2006.

La circolare del 2006 aveva come obiettivo di chiarire – a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 124/2004 sulla razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro – alcune questioni circa l’applicazione dell’articolo 17 in materia di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro. Il documento aveva, quindi, indicato le modalità da seguire in caso di ricorso, soffermandosi in particolare sugli aspetti formali e procedimentali dell’atto impugnato.

Alla luce delle novità apportate in termini di semplificazione amministrativa (si veda l’introduzione dell’uso della Posta elettronica certificata nei rapporti tra cittadino e istituzioni, con l’uso dei messaggi Pec che assumono lo stesso valore di una raccomandata con ricevuta di ritorno) e tenuto conto anche dei nuovi orientamenti giurisprudenziali emanati negli ultimi cinque anni (come l’inammissibilità dell’impugnazione giudiziale davanti al Tar o al giudice del lavoro delle decisioni rese nei ricorsi amministrativi), il Ministero ha sentito l’esigenza di adeguare le istruzioni rese in precedenza in cui si ammetteva sempre la possibilità del ricorso dinanzi al giudice del lavoro.

Nel nuovo documento di prassi, pertanto, si stabilisce quanto segue:

a. i ricorsi amministrativi possono essere presentati mediante Posta elettronica certificata, oltre che tramite raccomandata;

b. la Pec deve essere usata anche dagli uffici coinvolti nel ricorso per la reciproca trasmissione degli atti;

c. nei casi di ricorsi verso l’ordinanza-ingiunzione, il comitato deve trasmettere alla Dpl la documentazione relativa alla prova dell’avvenuta notifica al ricorrente del provvedimento per consentire all’ufficio di verificare la tempestività dell’eventuale ricorso, il cui termine decorre da tale notifica (effetto sospensivo previsto dall’articolo 17 del Dlgs 124/2004);

d. l’impugnabilità dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale non è più possibile dinanzi al Tar o al giudice del lavoro;

e. è possibile impugnare il provvedimento originario davanti al giudice ordinario; non è ammesso in nessun caso il ricorso straordinario al Capo dello Stato per le decisioni prese dal comitato regionale.

Infine, la nuova circolare ministeriale precisa che il ricorso può essere presentato dall’azienda anche nel caso in cui siano state pagate le sanzioni ingiunte con ordinanza della Direzione lavoro. Il pagamento, infatti, non fa venire meno gli illeciti, ma evita solo che il trasgressore possa aggravare la sua posizione procedurale, mettendolo nella posizione di poter avviare gli strumenti difensivi che la legge consenta di utilizzare.

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