La “Pex” ritrova deducibilità

Pubblicato il 06 aprile 2006

Il regime di tassazione delle plusvalenze che ha avviato il collegato alla Finanziaria 2006 (articolo 5, comma 1, lettera b), del Dl n. 203/05), non considera più totalmente indeducibili gli oneri accessori alla cessione delle partecipazioni dotate dei requisiti (oggettivi e soggettivi) per la fruizione della participation exemption, bensì parzialmente deducibili, in rapporto all’imponibilità del provento finanziario. La conferma viene dalla lettura della circolare delle Entrate n. 10 del 13 marzo 2006. Il beneficio è così limitato: 95% per le cessioni intervenute dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005; 91% dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006; 84% dal 1° gennaio 2007. La circolare delle Entrate afferma, dunque, che gli oneri accessori connessi alla cessione delle partecipazioni (non computati nella determinazione delle plusvalenze), per i quali continua ad applicarsi il regime di indeducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del Tuir, dovranno essere ripresi a tassazione nella stessa misura in cui il provento correlato è considerato esente (100, 95 o 91%, e, in futuro, 16%). In questo modo, spiega la circolare, s’abbatte la misura del recupero a tassazione di tali costi, integralmente prevista nel regime previgente le modifiche apportate dal Dl n. conseguenza della mutata misura dell’esenzione prevista per le plusvalenze nel regime della participation exemption.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Stress da lavoro: dipendente risarcito anche senza mobbing

05/12/2025

CCNL Edilizia artigianato - Accordo del 21/11/2025

04/12/2025

Gestione dei piani di welfare aziendale e categorie di dipendenti

04/12/2025

Marchi+ 2025, dal 4 dicembre l’invio delle domande

04/12/2025

Marchi+ 2025, istanze dal 4 dicembre

04/12/2025

Legge per la semplificazione in GU: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

04/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy