La precedente pronuncia per bancarotta non esclude altri reati

Pubblicato il 27 aprile 2011 La Corte di cassazione, Sezioni unite penali, con sentenza pronunciata nei giorni scorsi e di cui si attende il deposito delle motivazioni, ha ribaltato la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva ritenuto non dovesse penalmente procedersi nei confronti di un imprenditore per l'accusa di bancarotta fraudolenta per distrazione, sull'assunto che già esisteva, in capo allo stesso, una precedente sentenza relativa ad altri fatti di bancarotta.

Per il Gup, infatti, in considerazione del carattere unitario del reato, la presenza di una sentenza passata in giudicato non consentiva l'inizio di un nuovo processo in relazione a ulteriori e diversi fatti di bancarotta, successivamente accertati.

Secondo i giudici di Cassazione, tuttavia, nella specie non si sarebbe determinata alcuna violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto si procedeva con azione autonoma a carico dello stesso imputato per lo stesso reato di distrazione, ma su oggetti diversi.
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