La prescrizione obbligatoria …è d’obbligo!

Pubblicato il 07 gennaio 2016

Il freddo rigido degli ultimi giorni non intralcia il lavoro della squadra di carpentieri dell’Est europeo, che sta eseguendo lavori nei pressi di un capannone industriale non ancora perfettamente sagomato.

Le basse temperature non allontanano nemmeno gli ispettori del lavoro, che giungono in cantiere bardati di tutto punto. Per resistere alla glaciale perturbazione artica, gli elmetti protettivi appaiono simili al famoso copricapo cosacco: più che in un cantiere edile sembra di essere sul set del film “Educazione siberiana” di Salvatores.

Terminati gli accertamenti, gli ispettori rilevano che il titolare, assente dall’Italia per motivi personali, non ha consegnato a due dipendenti le scarpe antinfortunistiche (voci di corridoio raccontano che indossassero i doposci…). Sicché, impossibilitati a contestare personalmente tale illecito penale mediante il provvedimento di prescrizione (art. 15, comma 1 del D.lgs. 124/2004), nei giorni successivi gli ufficiali di polizia giudiziaria del Ministero del Lavoro tentano invano di notificare tale atto al titolare della ditta di carpenteria.

Seppur non in possesso della cartolina di ricezione dell’atto, gli ispettori notiziano quanto accaduto all’Autorità giudiziaria, la quale dà seguito al procedimento penale. Passati alcuni mesi, il giudice dichiara di non poter procedere in quanto la legge, nell’obbligare gli ispettori del lavoro ad adottare il provvedimento di prescrizione, pone una vera e propria condizione di procedibilità (Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 46151 del 20 novembre 2015): senza atto di prescrizione correttamente notificato non può esserci sanzione penale.

La gelida posizione scelta dal giudice sembra sposarsi a meraviglia con il nevischio trasportato dal vento, che sibila pungente sul viso dei funzionari ministeriali. Questa volta non ci sono squilli di tromba ad accompagnare le gesta degli ispettori del lavoro, ai quali non resta che riporre le pive nel sacco.

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

Ogni riferimento a persone esistenti e/o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

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