La prima casa non ha i benefici se non è residenza a causa dei ritardi dei lavori

Pubblicato il 10 giugno 2010 La Cassazione, con sentenza n. 13800 del 2010, non ha ritenuto sufficiente la giustificazione del proprietario di un immobile che attribuiva il superamento del termine per la fissazione della residenza (un anno dall'acquisto) alle lungaggini della ristrutturazione.

Per la Corte, tali ritardi non sono considerabili come causa di forza maggiore: il contribuente poteva fissare ugualmente la propria residenza, anche nel caso i lavori non fossero terminati.

Pertanto, il diritto all’agevolazione prima casa è perso se quella addotta è l’unica causa per il rinvio della fissazione della residenza. I giudici hanno, dunque, rinviato gli atti alla Ctr, invitandola a “valutare l'eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito all'acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy