La prima casa non ha i benefici se non è residenza a causa dei ritardi dei lavori

Pubblicato il 10 giugno 2010 La Cassazione, con sentenza n. 13800 del 2010, non ha ritenuto sufficiente la giustificazione del proprietario di un immobile che attribuiva il superamento del termine per la fissazione della residenza (un anno dall'acquisto) alle lungaggini della ristrutturazione.

Per la Corte, tali ritardi non sono considerabili come causa di forza maggiore: il contribuente poteva fissare ugualmente la propria residenza, anche nel caso i lavori non fossero terminati.

Pertanto, il diritto all’agevolazione prima casa è perso se quella addotta è l’unica causa per il rinvio della fissazione della residenza. I giudici hanno, dunque, rinviato gli atti alla Ctr, invitandola a “valutare l'eventuale esistenza di una causa di forza maggiore che abbia effettivamente impedito all'acquirente di trasferire nel termine di legge la propria residenza”.
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