La procedura coattiva di riscossione dei crediti può essere sospesa dal debitore

Pubblicato il 19 maggio 2010

L’Inail, con la nota 4012 del 17 maggio 2010, ricorda che durante un procedimento di riscossione coattiva, il debitore può sospendere la procedura esecutiva inviando agli uffici di Equitalia una dichiarazione in cui si attesta che i crediti su cui si sta procedendo sono stati oggetto di sgravio oppure sono stati sospesi.

Il modello da utilizzare per la suddetta comunicazione è quello allegato alla direttiva n. 10, protocollo 2010/4003 rilasciata da Equitalia lo scorso 6 maggio. A tale modello, il debitore deve allegare il provvedimento di sgravio o di sospensione oppure la ricevuta dell’avvenuto pagamento.

A sua volta, Equitalia provvederà a sospendere immediatamente ogni iniziativa legata alla riscossione della somma iscritta a ruolo per la parte corrispondente a quella indicata. Entro i dieci giorni successivi, poi, Equitalia trasmetterà la documentazione ricevuta all’ente creditore per accertare la veridicità di quanto sostenuto dal debitore.

L'Inail, per i crediti di propria competenza, informa le sedi di rispondere tempestivamente alle richieste di Equitalia rivolte alla verifica dell'esistenza di un provvedimento di sgravio o di sospensione da parte dell'Istituto.

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