La sentenza n. 19136, del 7 settembre 2010, emanata dalla Cassazione, ha affrontato e risolto il problema dell’applicabilità degli studi di settore alle imprese che affrontano una situazione di crisi economica. I Supremi giudici, conformandosi al contenuto dell’articolo 10 della Legge n. 146/1998, hanno previsto quale causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore il non normale svolgimento dell’attività d’impresa.
In alcuni casi è facile individuare, da parte dell’agenzia delle Entrate, quali siano le ipotesi che soddisfano il requisito del non normale svolgimento dell’attività. Ma, in molti altri casi si rischia di creare scenari semplificativi e non rappresentativi delle reali condizioni di svolgimento dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo.
Su tali premesse è intervenuta la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti, che ha rilasciato la circolare n. 10/2010, con cui si analizzano i casi pratici di non normale svolgimento dell’attività che possono essere ricondotti alla crisi d’impresa.
Per la Fondazione è, infatti, importante definire quali sono gli elementi che segnalano e comprovano la crisi aziendale e che – sulla scia della sentenza indicata – sono tali da escludere l’applicazione degli studi di settore, facendo così ritenere nulli gli accertamenti induttivi fondati “sullo scostamento delle medie di ricarico applicate da un’azienda in crisi dagli studi di settore”.
Tuttavia, non sembra opportuno fissare dei parametri “stabili” con cui definire se l’azienda rientri o meno nei casi di crisi aziendale, piuttosto sembrerebbe opportuno giudicare esistente il fenomeno della crisi aziendale tutte le volte che l’azienda si trova a sospendere la propria attività. La sospensione non programmata dell’attività, infatti, costituisce sicuramente una condizione di non normalità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, che giustifica uno scostamento anche sensibile dai risultati parametrici. Tutto ciò è avvalorato ancora di più se si pensa che gli studi di settore sono calibrati in funzione della struttura produttiva del contribuente e in ragione del settore economico di appartenenza.
Da qui la conclusione della circolare n. 10/2010, secondo cui: “quando la crisi d’impresa si manifesta mediante una sospensione dell’attività produttiva è da ritenersi che ci si trovi di fronte ed una evidente situazione di esclusione dell’applicazione degli studi di settore, tale da consentire in via preventiva, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, di evocare l’ipotesi di esclusione”. A tal proposito, e necessario munirsi di elementi di prova ineccepibili, come il perfezionamento di alcune specifiche procedure quali: l’ammissione alle procedure di Cig o Cigs, i licenziamenti collettivi e la mobilità.
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