La quota eccedente va rimborsata

Pubblicato il 21 luglio 2008
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2774/08, si è pronunciato su una causa in materia di mantenimento dei figli statuendo che, attraverso un'interpretazione analogica dell'art. 1299 c.c che prevede il regresso tra i codebitori solidali, il genitore che abbia adempiuto all'obbligo di mantenimento del figlio anche per la quota dell'altro, può agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso delle somme versate fin dal momento della nascita del figlio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: nuova proroga per l’APE sociale

21/10/2025

Cumulo gratuito: la Cassazione chiarisce i criteri per i professionisti

21/10/2025

Avvocati tributaristi: via libera alle mozioni su AI fiscale e Cassazione

21/10/2025

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy