La registrazione tardiva salva la locazione dalla nullità, con effetto ex tunc

Pubblicato il 13 settembre 2017

La nullità del contratto di locazione immobiliare per mancata registrazione risulta sanata con effetti "ex tunc" dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria.

Si tratta, infatti, di una nullità per violazione di norme imperative ex articolo 1418 del Codice civile, la quale risulta sanabile “in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso”.

La possibilità di tardiva registrazione risulta, del resto, coerente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, parallelamente, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributarla con gli effetti civilistici del contratto.

Questo principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e valevole sia per le locazioni per uso commerciale sia per quelle per uso abitativo, è stato ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 20858 depositata il 6 settembre 2017.

No alla restituzione dei canoni pregressi

Nel dettaglio, la Suprema corte ha rigettato il ricorso promosso dal conduttore di un contratto di locazione, in origine non registrato, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla registrazione del contratto medesimo, sulla base della pretesa nullità del rapporto per tale periodo.

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