La residenza ai fini Iva prescinde dallo stare in Italia per più di 183 giorni

Pubblicato il 29 giugno 2011 La regola base che deve essere seguita per l’applicazione della normativa Iva nel momento in cui si pone il problema di valutare il concetto di residenza di un contribuente, ai fini dall’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, deve essere desunta dal Codice civile e non deve essere necessariamente collegata al concetto che si applica per le imposte dirette.

Infatti, il concetto di residenza ai fini Iva non è necessariamente collegato a quanto viene previsto per le imposte dirette per le quali si adotta il concetto di residenza fiscale, che presuppone lo stare in Italia per più di 183 giorni l’anno (iscrizione nelle anagrafi di residenza per più della metà dell'anno). La nozione di residenza e domicilio prevista dal Codice civile (articolo 43), a cui si riferisce anche il Tuir, è rilevante non solo ai fini delle imposte dirette ma anche dell’Iva. Per entrambe le imposte, infatti, vale il concetto civilistico di residenza anche se, nello specifico, per le dirette vale in più il criterio della prevalenza quantitativa temporale. Ne consegue che, ai fini degli accertamenti Iva, anche se non è possibile provare la residenza ai fini delle imposte sui redditi, per l’assenza del criterio quantitativo della permanenza, ciò non significa che a priori si possa escludere automaticamente anche la residenza ai fini Iva, se il contribuente mantiene in Italia la sede dei propri affari e interessi.

Queste le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 14071, depositata in data 28 giugno 2011.
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