La revoca del brevetto europeo non investe il brevetto italiano

Pubblicato il 17 settembre 2019

Brevetto europeo, brevetto italiano e relativo rapporto: precisazioni dalla Corte di legittimità.

Brevetto italiano e brevetto europeo costituiscono titoli autonomi. Così, nel caso in cui il brevetto europeo perda efficacia a seguito dell’accoglimenti di un’opposizione non si ha un’automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, che costituisce un titolo autonomo, la cui validità va dunque autonomamente valutata.

Così la Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 22984 del 16 settembre 2019.

Nella decisione, gli Ermellini hanno puntualizzato che il brevetto europeo, risolvendosi in una sommatoria dei brevetti nazionali, non sottrae il giudice all'obbligo di fare applicazione della normativa interna al fine di vagliare la validità della frazione nazionale del medesimo.

Rispetto, poi, al brevetto italiano, l'art. 59 del Codice della proprietà industriale prevede l'inefficacia del medesimo nel caso in cui la procedura di opposizione si sia definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto.

La disposizione, quindi, sancisce la preminenza del brevetto europeo, vigendo il divieto di cumulo delle protezioni, con conseguente cessazione degli effetti del brevetto italiano.

Tuttavia, tale effetto si produce quando il brevetto europeo ha assunto la sua configurazione definitiva, in quanto non sia stato opposto o l'opposizione sia stata definitivamente rigettata.

La norma contempla la perdita di efficacia del corrispondente titolo italiano solo quando venga raggiunta la certezza che il brevetto europeo non è stato e non può più essere revocato in via di opposizione.

Brevetto europeo e relativa opposizione

Sul piano processuale - si legge ancora nell’ordinanza - la disciplina è completata dal comma 3 dell'articolo 59 cod. propr. Ind. secondo cui una volta che la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vita del brevetto europeo, l'azione a difesa del brevetto italiano si converte in azione a tutela del brevetto europeo, previa peraltro verifica della identità di contenuto dei brevetti, identità dei titolari od aventi causa, tempestività della domanda.

Qualora, per contro, l'opposizione avverso il brevetto europeo venga accolta, non si determina l’automatica perdita di efficacia del brevetto italiano, la cui validità va dunque autonomamente valutata, non potendo farsi discendere dall'invalidità del brevetto europeo quella del brevetto italiano.

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