La riassunzione davanti al giudice competente sana l’irregolarità

Pubblicato il 08 marzo 2010

La Commissione tributaria provinciale di Benevento, nella pronuncia n. 49/01/010, ha stabilito che, per costante giurisprudenza sia di legittimità che costituzionale, gli effetti sostanziali e processuali riconducibili alla domanda giudiziaria presentata al giudice privo di giurisdizione si mantengono, dopo la dichiarazione di incompatibilità, qualora il processo venga prontamente riassunto di fronte al giudice munito di giurisdizione.

La Ctp di Benevento, in base a tale principio, ha rigettato il ricorso del concessionario della riscossione che aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato dal contribuente, avente ad oggetto la legittimità di un’iscrizione ipotecaria, in quanto presentato fuori dai termini disposti dal Decreto legislativo n. 546/1992. Ma i giudici campani hanno osservato che il contribuente aveva provveduto a riassumere il processo di fronte ai magistrati tributari dopo la sentenza con cui il magistrato ordinario, inizialmente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regole ad hoc per la compensazione delle imposte

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ancora un’esenzione transitoria

16/04/2026

F24, compensazioni da operare con cautela

16/04/2026

Premi ai lavoratori sportivi: ritorna l’esenzione, ma solo in via transitoria

16/04/2026

Esami e corsi a distanza: il Garante interviene sul trattamento dei dati

16/04/2026

Estratti conto al posto dei POS nel Decreto PNRR convertito

16/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy