La ricevuta di invio del Telegramma costituisce prova certa della spedizione

Pubblicato il 21 giugno 2011 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13488 del 21 giugno 2011 - “un telegramma (così come una lettera raccomandata) anche in mancanza di avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta”. Da tale prova – continua la Corte - consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione stessa e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario e di conoscenza dell'atto.

Questa produzione – spiega la Suprema corte – non ha ovviamente valore di presunzione iuris et de iure di avvenuto ricevimento dell'atto potendo il destinatario confutare detta circostanza con una prova contraria.

Tuttavia, nella vicenda di specie - relativa ad una richiesta di risarcimento danni inviata all'assicurazione a mezzo di telegramma - detta confutazione non c'era stata non essendo stati addotti elementi di prova al riguardo quali, ad esempio, la circostanza che il plico non contenesse alcuna lettera, o ne contenesse una di contenuto diverso.
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