La ricollocazione è solo una facoltà

Pubblicato il 24 novembre 2008 La Cassazione, con la sentenza n. 25883 del 2008, si è pronunciata in merito al caso del ricorso di un impiegato di una grande azienda alimentare con mansione di piazzista venditore vittima di continue rapine con pesanti conseguenze sul suo stato di salute. I giudici hanno chiarito che non corre alcun obbligo a carico dell’imprenditore di spostare il dipendente in altro settore anche in casi gravi per sopravvenuta invalidità del lavoratore con conseguente impossibilità a ricoprire l’incarico originario. Gli infortuni subiti dal dipendente sono stati giudicati nella sentenza come normali pericoli connessi a qualsiasi tipo di lavoro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riordino della tassazione dei redditi dei terreni: primi chiarimenti

18/09/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

18/09/2025

Regole nuove sui redditi agricoli e fondiari

18/09/2025

Avviso 2/2025 Terzo Settore: al via i finanziamenti per progetti di rilevanza nazionale

18/09/2025

Contributo forfettario per negoziazioni paritetiche: presentazione delle richieste

18/09/2025

Polizze agricole: proroga termini PAI e SGR al 30 settembre 2025

18/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy