La riconosciuta nullità del termine non comporta l’automatica riammissione in servizio

Pubblicato il 24 luglio 2018

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19340 del 20 luglio 2018, si è occupata di una dichiarazione di illegittimità di proroghe del termine apposto al contratto di lavoro subordinato intercorso tra una società ed una lavoratrice dal 31 luglio 2007 al 17 marzo 2013 (data di cessazione del rapporto).

Nel caso di specie la ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio – che era stato depositato il 29 aprile 2011 – non aveva chiesto la reintegra in servizio in quanto, per l’appunto a tale data il rapporto di lavoro a termine era ancora in corso.

Nella memoria di costituzione in appello, depositata nel 2015 (allorché il rapporto, che si era interrotto nel marzo 2013, era stato riattivato, in esecuzione della sentenza di primo grado), la lavoratrice aveva chiesto la dichiarazione della natura a tempo indeterminato del rapporto dal 31 luglio 2007 ritenendo che la domanda di riammissione in servizio era implicitamente contenuta nella domanda di dichiarazione della nullità del termine.

In pratica, per il suo difensore, il diritto azionato in giudizio trovava piena tutela nella rimozione del termine illegittimo sicché la lavoratrice andava reintegrata nel posto di lavoro.

Per gli Ermellini, invece, non è fondato sostenere che la domanda di riammissione in servizio non fosse necessaria, in quanto già compresa nella richiesta di accertare la nullità del termine ed automatica conseguenza di tale accertamento, in quanto ben potrebbe, la parte attrice, limitare la domanda consequenziale alla dichiarazione di nullità del termine ad una pronunzia meramente risarcitoria, non avendo interesse alla riattivazione del rapporto di lavoro.

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