La riduzione del cuneo fiscale dei professionisti segue il criterio di cassa

Pubblicato il 30 ottobre 2009 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 265 del 28 ottobre 2009, nel rispondere ad un contribuente con reddito da lavoro autonomo derivante da attività professionale, chiarisce che per i professionisti le deduzioni contributive assicurative, previdenziali e assistenziali ai fini Irap, introdotte dalla Finanziaria 2007 relativamente ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, devono seguire il criterio di cassa, principio che appartiene al reddito da lavoro autonomo e che attribuisce rilievo al momento di effettivo sostenimento dei costi.

L’articolo 8 del Dlgs 446 del 1997, come modificato dall’art. 1, comma 50, lett. e) della legge 244/07, sulla determinazione del valore della produzione netta dei soggetti esercenti arti e professioni, dispone che “I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”, e ciò non solo relativamente ai criteri di deducibilità ma anche in relazione al momento temporale di imputazione.

Il criterio di competenza, anche per le deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale e contributivo, è riservato, invece, al reddito d’impresa.
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