La rivalutazione non sconta la sostitutiva già versata

Pubblicato il 19 giugno 2008 Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali possono rideterminare il valore di terreni e partecipazioni per affrancare in tutto o in parte la plusvalenza che si verrà creare al momento della futura vendita. La rivalutazione è realizzata con la perizia da parte di soggetti abilitati e con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 4%. I contribuenti che intendono avvalersi di una nuova rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola possono farlo effettuando entro il 30 giugno 2008 l’asseverazione della perizia e il versamento della sostitutiva con utilizzo del codice tributo “8056”. Coloro che si sono avvalsi di una precedente rivalutazione possono fruire della nuova chance con una nuova perizia di stima, versando l’intera sostitutiva e chiedendo il rimborso di quella versata in precedenza: dunque, non è possibile né scomputare né compensare con l’F24 la precedente imposta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Disabilità anziani: fino al 31 dicembre 2027 restano le procedure previgenti

24/04/2026

Infortuni in itinere, Consulenti del Lavoro: rischio stradale nel DVR

24/04/2026

Contributi minimi Cassa Forense 2026: seconda rata in scadenza

24/04/2026

Irap 2026, specifiche tecniche per invio dati a Regioni e Province autonome

24/04/2026

CU 2026 per lavoratori autonomi e provvigioni: invio entro il 30 aprile

24/04/2026

Omesso versamento IVA, non punibilità solo con rateazione

24/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy