La roulette russa del lavoro nero

Pubblicato il 14 luglio 2016

Piero e Paolo sono due gemelli. Hanno avuto ben pochi tratti distintivi nella loro vita: medesimo il look, identico il carattere. Inizialmente condividevano anche lo stesso lavoro, poi, quando hanno deciso di spartirsi almeno le mogli, hanno separato i locali e aperto due ditte individuali per proseguire a svolgere ognuno la propria attività di consulenza informatica.

Pur se disgiunti, pare però che abbiano operato all’unisono per quanto riguarda la mancata regolarizzazione del tecnico informatico Pierpaolo. Quest’ultimo ha infatti denunciato all’Ispettorato del lavoro di aver lavorato in nero una settimana per Piero (dal 17 al 23 settembre 2015) e una settimana per Paolo (dal 24 al 30 settembre 2015).

All’esito degli accertamenti, gli ispettori notificano i rispettivi verbali a Piero e Paolo, che, come spesso accade nelle “disgrazie”, si sentono nuovamente gemelli e decidono di rivolgersi insieme allo stesso avvocato. In quel frangente scoprono l’indicibile! Piero si vede contestata senza diffida la somma di € 4.355,00, Paolo in diffida la somma di € 1.500,00 senza l’obbligo del mantenimento in servizio. Inoltre a Piero sono state irrogate con diffida anche le sanzioni per mancata consegna della lettera di assunzione e omessa registrazione del lavoratore nel LUL (ulteriori € 400,00). Mentre a Paolo tali sanzioni non sono state inflitte (Ministero del Lavoro circolare n. 26 del 2015).

Piero è fuori di sé: “Mio fratello ha tenuto il mio stesso comportamento, anzi, mi ha ‘copiato’… E ora come mai questa ingiusta differenza? È risultato più simpatico agli ispettori?”.

“Vi ricordate quella pubblicità in cui due bambini giocavano a calcio e indossavano la medesima maglietta della Nazionale? Lavaggio dopo lavaggio una rimaneva azzurra, l’altra si scoloriva, perché le maglie venivano lavate con un detersivo differente. – risponde pacatamente l’avvocato – Qui è accaduta una cosa simile: a voi sembra di esservi comportati nello stesso modo, ma il 24 settembre 2015 è cambiata la legge (D.lgs. 151/2015) e sono state riparametrate le sanzioni. Mi dispiace per lei signor Piero, ma per ora, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (Gazzetta Ufficiale 1^ Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 22 dell’1-6-2016), il principio della legge più favorevole si applica solo al diritto penale e non alle sanzioni amministrative”.

Tocca a Paolo provare a calmare il fratello con istinti belligeranti: “Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po’ addosso” (La guerra di Piero, F. De André).

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

Ogni riferimento a persone esistenti e/o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

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