Per la Corte di cassazione – sentenza n. 7046 del 28 marzo 2011 - il datore di lavoro, nell'individuazione del soggetto o dei soggetti da licenziare per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, non è libero di scegliere ma deve sempre attenersi al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
In particolare – si legge nel testo della decisione – se pur è vero che, quando il giustificato motivo oggettivo del licenziamento si identifichi nella generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, non è tuttavia vero che la scelta del dipendente da licenziare sia completamente libera per il datore essendo la stessa limitata “oltre che dal divieto di atti discriminatori dalle regole di correttezza cui deve essere informato ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse”.
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