La scuola risarcisce la caduta dell'alunno nel cortile

Pubblicato il 05 ottobre 2013 La Terza sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dal ministero dell'Istruzione e da una scuola elementare contro la decisione di condanna al risarcimento dei danni impartita nei loro confronti dai giudici di merito ed in favore di un'alunna che aveva riportato lesioni a seguito di una caduta nel cortile della scuola.

I ricorrenti si erano opposti alla decisione lamentando che dei danni dovesse risponderne la ditta che gestiva il trasporto dei bimbi alla scuola in quanto il sinistro si era verificato subito dopo che la bambina era stata lasciata dallo scuolabus nel cortile scolastico e prima dell'inizio delle lezioni. In quel frangente, ossia, il ministero e la scuola ritenevano non vi fosse da parte loro alcun obbligo di sorveglianza.

Secondo la Corte di legittimità, in realtà, era il personale della scuola che aveva aperto i cancelli ad aver assunto la custodia della minore; lo scuolabus, per contro, era incaricato solo del servizio di accompagnamento e solo di questo avrebbe potuto rispondere.

I giudici di legittimità hanno in proposito ricordato come “l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina l'istaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della medesima l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni”.
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