La sede legale non limita i maxi-premi

Pubblicato il 14 febbraio 2006

Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, l'importo che i datori di lavoro possono dedurre per i neoassunti è cinque volte maggiore. Esso risulta, invece, triplicato per le aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato. Le assunzioni di personale negli uffici, negli stabilimenti e nelle basi fisse ubicati nei territori di cui alle deroghe dell'articolo 87 citato, sono sempre agevolabili, a nulla rilevando la circostanza che la sede legale o la residenza del datore sia ubicata altrove.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Rating di legalità: benefici per imprese e ruolo strategico dei commercialisti

02/05/2025

Credito d’imposta e diritto di superficie: le condizioni per l’Art Bonus

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy