La Sezione tributaria riapre la questione sulla improcedibilità del ricorso per mancato deposito degli atti processuali

Pubblicato il 06 giugno 2011 Con ordinanza n. 8027 del 7 aprile 2011 la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso al primo presidente una questione già definita dalle Sezioni Unite della Corte. Nell'ordinanza viene chiesto di risolvere la questione, riguardante i giudizi di cassazione su controversie tributarie, della improcedibilità del ricorso per la mancata produzione della fotocopia degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.

In discussione è l’interpretazione dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. dove, “a seguito della novella del d.lgs. 40/06, dispone, a pena di improcedibilità, il deposito, unitamente al ricorso, tra l’altro, degli atti processuali sui quali esso è fondato, stabilendo se onere possa ritenersi adempiuto con la richiesta di acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito né, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte (che in ipotesi tali atti contenga), se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato art. 369 c.p.c.”.

In realtà la normativa vigente stabilisce che gli atti esibiti dalle parti vengono acquisiti automaticamente al fascicolo d'ufficio, poi trasmesso in Cassazione; inoltre per il principio del processo equo, la parte non è tenuta ad esibire gli atti due volte (una in originale e una in copia). Inoltre la norma in discussione, l'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., riguarda i soli giudizi civili e non quelli tributari nei quali è disposto che i fascicoli delle parti restano acquisiti a quello d'ufficio e sono restituiti alle parti solo al termine del processo.
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