La sospensione del processo per querela di falso vista dalla Cassazione

Pubblicato il 19 ottobre 2009 Con sentenza n. 4003 del 19 febbraio 2009, la Quinta sezione tributaria della Cassazione ribadisce che i presupposti per disporre la sospensione del processo tributario per intervento di una querela di falso devono essere strettamente due:

- presentazione di una rituale querela;

- accertata rilevanza dell’atto impugnato con la querela ai fini della decisione della controversia oggetto del processo.

Si ricorda che la norma di riferimento, recata dall’articolo 39 del dlgs 546/1992 (mai modificato dal giorno dell’entrata in vigore), prevede che “Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio”. Tali ipotesi indicate dalla norma sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, pertanto, il giudice tributario non dovrà pronunciarsi in merito ma sarà tenuto a sospendere il procedimento.

Quanto ai presupposti per la sospensione, in sostanza, non è onere del giudice tributario la valutazione della ritualità, ovvero non è a suo carico l’accertamento della sommaria fondatezza della querela. Anche la rilevanza nel giudizio è da verificare in maniera analitica e specifica.

Il pvc della Guardia di Finanza o dei funzionari delle Entrate è atto pubblico. Pertanto, il contribuente che volesse contestare la veridicità dell’atto richiamato nel pvc dovrà porre querela di falso (sentenza n. 14038 del 19 giugno 2009). La Cassazione, nella sentenza 4003/2009, ha accolto il ricorso di una società che aveva presentato querela di falso contro il pvc delle Fiamme Gialle che il Ctr Sicilia, differentemente dalla commissione tributaria provinciale di Palermo, aveva ritenuto perfettamente legittimo senza sospendere il processo. Ma, spiega la Corte, il giudice tributario deve limitarsi a valutare che la denuncia del cittadino sia formalmente regolare e ad accertare la «rilevanza» dell'atto contestato non avendo il potere di decidere se il verbale è falso.

Nel caso della notificazione di atti impositivi, la sentenza della Ctr Lazio n. 51 del 25 febbraio 2009, ricorda che la notifica è da considerarsi regolare se il contribuente non ha presentato querela di falso per dimostrare l’estraneità dalla sfera familiare della persona che ha sottoscritto l’avviso.
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