La sostanza dei motivi di diniego d'ingresso va comunicata all'interessato

Pubblicato il 05 giugno 2013 Ai sensi degli articoli 30, paragrafo 2, e 31 della Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il giudice nazionale competente deve assicurarsi che la mancata comunicazione all’interessato, da parte dell’autorità nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata una decisione di diniego di ingresso a un cittadino Ue, adottata a norma dell’articolo 27 di detta direttiva, nonché degli elementi di prova pertinenti, “sia limitata allo stretto necessario e che, in ogni caso, sia comunicata all’interessato la sostanza di detti motivi in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova”.

E' questa l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia europea con sentenza resa il 4 giugno 2013 nell'ambito della causa C-300/11, con riferimento ad una questione pregiudiziale avanzata dalla Corte d'Appello inglese relativamente alla corretta interpretazione degli articoli 30 e 31 della Direttiva sopra richiamata.

Tale domanda era stata sollevata nell'ambito di una vicenda che vedeva coinvolto un uomo, con cittadinanza francese e algerina, sposato con una cittadina britannica dalla quale aveva avuto otto figli, al quale era stato vietato, per motivi di pubblica sicurezza, l’accesso al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
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