La sostituzione della pensione di inabilità con la pensione sociale non prescinde dai redditi dei coniugi

Pubblicato il 30 dicembre 2009 La Cassazione, con sentenza n. 23450 del 2009, chiarisce che il carattere automatico della sostituzione della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità, a favore dei mutilati e degli invalidi civili con pensione sociale o con l’assegno sociale, al compimento dei 65 anni, non implica che la maggiorazione possa prescindere dal possesso del requisito reddituale per l’ottenimento dell’assegno sociale. Ai fini del requisito, concorre al reddito dell’interessato quello del coniuge.
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