Con circolare n. 29/2011 il Ministero del Lavoro ha ritenuto che l’unico organo legittimato a sancire la conversione del contratto di apprendistato in ordinario contratto subordinato a tempo indeterminato per mancanza della forma scritta del contratto di apprendistato, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale sarebbe il Giudice, laddove venga adito in via esclusiva dal lavoratore. Invece ove tali violazioni vengano riscontrate dal personale ispettivo quest’ultimo dovrebbe limitarsi ad adottare procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. 124 cit. Tuttavia, potrebbe essere giustificato quel personale ispettivo che, anziché seguire le istruzioni contenute nella circolare n. 29 cit., opti per un’interpretazione aderente al testo normativo di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 124 cit. che contempla l’applicazione della diffida solo a fronte di inosservanze materialmente sanabili. E in esse non pare che possa comprendersi l’assenza della forma scritta, quando come nel caso di contratto di apprendistato, tale requisito viene assurto a elemento strutturale del contratto.
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