La tassa sui licenziamenti ritoccata dalla Stabilità

Pubblicato il 24 dicembre 2012 La riforma Fornero - legge 92/2012 - stabilisce che le risorse per Aspi e mini Aspi siano finanziate dalle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un ticket versato all’Inps dal datore di lavoro che, a prescindere dai motivi più o meno legittimi, licenzia i propri dipendenti.

Si tratta di un contributo calcolato in base all’anzianità di servizio del dipendente, analogo all'una tantum pagata per l'accesso alla mobilità (fino al 31 dicembre 2016, il versamento del ticket non è dovuto se il datore di lavoro è chiamato a versare il contributo di ingresso alla mobilità).

Nell'ipotesi di licenziamento collettivo dal 2017 la tassa si triplica.

Con la legge di stabilità l'aliquota di calcolo è scesa dal 50 al 41% e la base a cui si applica l'aliquota è il massimale mensile di Aspi, non più il trattamento mensile iniziale di Aspi. Il ticket è dovuto per “ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.

Il ticket non è dovuto se il lavoratore presenta regolari dimissioni. Sono soggetti al ticket tutti i licenziamenti a tempo indeterminato e di apprendistato.

Infine, un’attesa precisazione: il ticket deve essere versato anche se il lavoratore, per carenza del requisito contributivo, non ha accesso all'Aspi.
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