La testata all'avversario può costituire reato

Pubblicato il 11 luglio 2009
La Cassazione, con decisione n. 28349 del 2009, ha annullato con rinvio la sentenza con cui un giudice di pace di Viterbo aveva pronunciato l'assoluzione nei confronti di un giocatore della squadra di calcio del Montefiascone accusato di “lesioni volontarie” per aver colpito con una testata l'avversario. Il giudice di pace aveva ritenuto che non fosse configurabile il reato di lesioni volontarie in quanto l'azione del giocatore rientrava “nel contesto dell’attività sportiva, di per sé lecita e assistita a causa di giustificazione”. Di diverso avviso i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione secondo cui è sempre possibile “che un giocatore attenti all'incolumità fisica di un altro con modalità tali da escludere che egli abbia soltanto inteso contrastare l'azione".

Eleonora Pergolari
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