La transazione attende il decreto di attuazione

Pubblicato il 02 marzo 2009

Il decreto anti-crisi ha introdotto un nuovo strumento per l'imprenditore in crisi che voglia superare l'insolvenza: la transazione fiscale. Così, il debitore potrà proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati delle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo (eccettuati i tributi che costituiscono risorse Ue). Con le modifiche all'art. 186-ter della legge fallimentare, la transazione fiscale può essere collegata ad un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Il debitore concordatario potrà proporre il parziale o dilazionato pagamento dei tributi limitatamente alle quota di debito avente natura chirografaria; se poi il debito contributivo è assistito da privilegio percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori aventi grado di privilegio inferiore o a quelli offerti ai creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 2/2009 di conversione, saranno definite, con decreto, le modalità di applicazione nonché le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

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