La transazione attende il decreto di attuazione

Pubblicato il 02 marzo 2009

Il decreto anti-crisi ha introdotto un nuovo strumento per l'imprenditore in crisi che voglia superare l'insolvenza: la transazione fiscale. Così, il debitore potrà proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati delle agenzie fiscali e dei relativi accessori, anche se non iscritti a ruolo (eccettuati i tributi che costituiscono risorse Ue). Con le modifiche all'art. 186-ter della legge fallimentare, la transazione fiscale può essere collegata ad un piano di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. Il debitore concordatario potrà proporre il parziale o dilazionato pagamento dei tributi limitatamente alle quota di debito avente natura chirografaria; se poi il debito contributivo è assistito da privilegio percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori aventi grado di privilegio inferiore o a quelli offerti ai creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 2/2009 di conversione, saranno definite, con decreto, le modalità di applicazione nonché le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica pmi Confimi - Ipotesi di rinnovo economico del 28/10/2025

05/11/2025

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Bonus edilizi: sì al trasferimento dei crediti con limiti

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy