La trasferta si può perdere

Pubblicato il 20 aprile 2009 Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando motivato dall’inadempimento della controparte. Perciò, se quel lavoratore non si presenta sul cantiere fa scattare la massima misura punitiva, il licenziamento. Che per la Cassazione – sentenza 8075/2009 – è legittimo. In particolare, se non è ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni (a causa di difficoltà economiche del datore) o del trasferimento in altra città senza alcuna motivazione né consenso, nel caso all’esame della Corte non ricorrono le due mesionate circostanze dal momento che l’indennità variabile pagata al lavoratore licenziato remunerava gli effettivi giorni di trasferta Con la conseguenza che non si trattava di un superminimo e il rifiuto di prendere servizio non trovava giustificazione.
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