La trasferta si può perdere

Pubblicato il 20 aprile 2009 Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando motivato dall’inadempimento della controparte. Perciò, se quel lavoratore non si presenta sul cantiere fa scattare la massima misura punitiva, il licenziamento. Che per la Cassazione – sentenza 8075/2009 – è legittimo. In particolare, se non è ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere, a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni (a causa di difficoltà economiche del datore) o del trasferimento in altra città senza alcuna motivazione né consenso, nel caso all’esame della Corte non ricorrono le due mesionate circostanze dal momento che l’indennità variabile pagata al lavoratore licenziato remunerava gli effettivi giorni di trasferta Con la conseguenza che non si trattava di un superminimo e il rifiuto di prendere servizio non trovava giustificazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Carta industria - Ipotesi di accordo del 10/2/2026

13/02/2026

Ccnl Carta industria. Rinnovo

13/02/2026

Fondo Espero: adesione e compilazione Uniemens

13/02/2026

Codice incentivi: clausola anti-delocalizzazione per i nuovi sgravi contributivi

13/02/2026

MLBO e detrazione IVA dei costi di transazione

13/02/2026

Stock option estere e piani azionari: assorbimento nelle retribuzioni convenzionali

13/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy