La variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili va comunicata dal contribuente

Pubblicato il 23 giugno 2011 Se il contribuente non conserva i documenti e le scritture contabili presso il proprio domicilio è poi tenuto, in caso di spostamento della documentazione, a comunicare all’Agenzia delle entrate la nuova collocazione. L’obbligo non spetta al depositario il quale può solo avvisare l’Agenzia delle entrate della cessazione del rapporto di deposito.

Della presentazione della comunicazione ne parla la risoluzione n. 65 delle Entrate.
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