La vendita è sempre revocabile

Pubblicato il 14 aprile 2006

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7028 del base all’articolo 67, comma 2, della legge fallimentare, in cui sono trattati gli atti a titolo oneroso ed il pagamento di debiti liquidi ed esigibili, chiariscono che è revocabile la vendita al giusto prezzo di un bene dell’imprenditore, poi fallito, a prescindere dalla ricorrenza di qualsiasi danno per i creditori. La sentenza accoglie l’orientamento di una parte della giurisprudenza che ritiene che la revocatoria fallimentare prescinda dai pregiudizi alle ragioni dei creditori, svolgendo una funzione redistributiva, cioè quella di ripartire la perdita che consegue al fallimento di un imprenditore non solo tra i creditori esistenti al momento della procedura concorsuale, ma tra una cerchia più ampia di soggetti coinvolti nella vicenda fallimentare per effetto delle revocatorie stesse. Nell’articolo la disamina della sentenza.    

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