La veridicità delle attestazioni contenute nel ruolo può essere contestata solo con querela di falso

Pubblicato il 05 agosto 2011 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16665 del 29 luglio 2011 – poiché il ruolo è formato da un pubblico ufficiale autorizzato a manifestare all'esterno la volontà della pubblica amministrazione, lo stesso può essere ben ricompreso nella categoria degli atti pubblici di cui all'articolo 2699 del Codice civile. Ne consegue che i relativi contenuti, comprensivi della data di attestazione del compimento delle attività medesime, fanno piena prova sino a querela di falso.

Sulla base di detto assunto la Corte di legittimità ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto tardivo un ruolo in quanto lo stesso era stato consegnato all'esattore due anni dopo il termine di decadenza individuato ai sensi di legge. Secondo il Fisco, tuttavia, anche se la consegna era avvenuta in tale data, il ruolo, come poteva ben rilevarsi dalla lettura dello stesso, risultava formato e reso esecutivo dall'amministrazione in una data antecedente e tempestiva.

Per la Suprema Corte, poiché la data di compimento dell'atto, tempestiva ai sensi dell'allora vigente art. 17 Dpr 602/73, era riportata sul ruolo, “la veridicità di tale attestazione poteva essere contestata solo con il ricorso alla querela di falso”.
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