L’ABI interviene sulla moratoria dei mutui bancari

Pubblicato il 16 novembre 2009

Lo scorso 3 agosto è stato sottoscritto dal Ministero del Tesoro, dall’ABI e da tutte le Organizzazioni imprenditoriali, un protocollo d’intesa – denominato Avviso Comune - che prevede per le banche la possibilità di concedere alle medie e piccole imprese la sospensione per un anno delle rate di finanziamenti di medio e lungo termine e l’allungamento delle scadenze del credito a breve. L’ABI, con successiva circolare n. 3571 del 23 ottobre 2009, ha fornito i dovuto chiarimenti su molti aspetti poco chiari del suddetto Avviso, fornendo un primo concreto strumento per valutare l'applicabilità e la convenienza della moratoria nei singoli casi.

Si ricorda che secondo quanto previsto dall’accordo, i benefici finanziari per le imprese si articolano su quattro direttrici:

- sospensione temporanea per 12 mesi del pagamento della sola quota capitale delle rate di rimborso di finanziamenti poliennali (nelle varie forme tecniche di mutuo o prestito, agrario e non, ma con esclusione di quelle agevolate);

- sospensione per 6 o 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing, con lo spostamento delle rate sospese al termine del periodo di finanziamento;

- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine riferito a operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili;

- rilascio di appositi finanziamenti per le imprese che realizzano processi di patrimonializzazione societaria.

L’adesione all’accordo da parte delle banche è volontaria. Rimane il principio base, difeso dall’ABI, secondo cui la concessione degli interventi è subordinata alla valutazione della banca del merito creditizio dell’impresa richiedente. Dunque, nel caso in cui le imprese rispettano le condizioni oggettive e soggettive dell’Avviso, la banca, dopo la presentazione della domanda da parte dell’impresa, è tenuta verificare i requisiti dell’impresa richiedente e poi a verificare se la domanda di sospensione dei pagamenti è relativa ad una situazione compresa tra quelle che possono godere del suddetto beneficio.

Per quanto riguarda i soggetti che possono godere di tale beneficio, si sottolinea che si deve trattare di società e imprese che svolgono qualsiasi tipo di attività in qualsiasi comparto produttivo (non vi sono limitazioni inerenti l’attività svolta), con sede in Italia, con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure con attivo di bilancio non eccedente i 43 milioni di euro. I citati requisiti dimensionali devono essere riscontrati in ogni impresa richiedete, anche nel caso in cui essa fosse parte di un gruppo. A tal proposito, si fanno rientrare nel novero delle società richiedenti anche le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro; le stabili organizzazioni in Italia di imprese residente in Italia o con sede all’estero; le società holding, comprese le società immobiliari e le cosiddette “casseforti di famiglia”.

Proprio sul requisito dimensionale sono, però, stati sollevati numerosi dubbi, a cui la circolare ABI n. 3571 ha cercato di dare una risposta, ponendo come base i dati di bilancio della richiedente. Infatti, per verificare le caratteristiche dimensionali dell’impresa che richiede la sospensione dei pagamenti, si devono verificare diversi parametri: numero degli effettivi, valore del fatturato annuo, totale del bilancio annuo. Se da una parte è obbligatorio rispettare le soglie relative agli effettivi, dall’altra parte, le Pmi possono scegliere, in alternativa, di rispettare il criterio del fatturato oppure quello del totale del bilancio, senza che ciò porti alla perdita del requisito dimensionale dell’impresa. I dati su cui devono essere effettuati i calcoli sono quelli che si riferiscono all’ultimo esercizio contabile chiuso. Proprio per tali ragioni, l’ABI stessa invita le banche ad essere molto flessibili nel verificare i suddetti requisiti, accettando, ove fosse necessario, anche una relazione del collegio sindacale o di un revisore contabile, che su base annua attesti il possesso dei requisiti di Pmi nel 2009, sulla base delle indicazioni provenienti dal bilancio infrannuale.

Altre incertezze riguardano poi anche la prospettiva di “continuità aziendale” che l’impresa deve necessariamente possedere per poter accedere alla moratoria, ma che di fatto rappresenta un lato oscuro per chi effettua la verifica. L’attestazione del presupposto deve essere fatto basandosi su indicatori sia gestionali che finanziari. In molti casi pratici, la verifica risulta tutt’altro che facile richiedendo una accurata capacità di valutazione da parte delle banche stesse.

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