L’accertamento da redditometro vale solo per i periodi d’imposta precedenti agli acquisti

Pubblicato il 27 agosto 2011 Con la sentenza n. 456/2011, la Commissione tributaria regionale di Roma ha precisato che l’uso del redditometro è consentito al Fisco solo per valutare la capacità di spesa del contribuente relativa al periodo che precede l’anno di imposta su cui è disposto l’accertamento. E’ illegittimo, invece, il controllo basato sulle spese sostenute dal contribuente negli anni d’imposta successivi.

Secondo i giudici regionali romani, vi è stata un’errata interpretazione dell’articolo 38 del Dpr 600/73 da parte dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che l’ufficio ha ritenuto che tale articolo consentisse “l’interpretazione fittizia di qualsiasi reddito anche futuro, mentre è evidente che il meccanismo non può che operare per il passato”.

Ciò discende dalla ratio a base della stessa norma, che è quella di tassare i redditi che ragionevolmente sono stati occultati e che sono emersi in un momento successivo al loro accumulo, grazie ad un evidente incremento della capacità patrimoniale del contribuente.

Ne consegue, che l’accertamento che si fonda sul calcolo della capacità reddituale del contribuente, basato su un calcolo incongruente con l’anno fiscale de quo, deve essere annullato, in quanto l’accumulo, che è frutto di un evasione fiscale, deve avvenire “prima e non dopo l’accrescimento patrimoniale”.

Solo in tal modo, l’accertamento eseguito sulla verifica di congruità delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche si fonda su dati certi. Infatti, proprio dagli indici di capacità di spesa si arriva alla quantificazione del maggior reddito.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

24/06/2025

Quattordicesima 2025 ai pensionati: erogazione automatica o su domanda

24/06/2025

PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

24/06/2025

Bonus ZES Unica: quando si definisce la dimensione aziendale?

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy