L’accomandante non partecipa alla gestione della Sas in fallimento anche se ruba dalle casse sociali

Pubblicato il 23 agosto 2010 Con la sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010 la Corte di cassazione ha stabilito il non coinvolgimento del socio accomandante di Sas al fallimento della stessa.

Non rilevano né la prestazione di garanzie né il prelievo di fondi dalle casse sociali per scopi personali, che integra un indebito o un illecito, poiché non costituiscono atti di ingerenza nell’amministrazione.

Per tali motivi, non è possibile ritenere su tali basi un ruolo dell’accomandante nella gestione sociale, ex dall’articolo 2320 del Codice civile: l’estensione al socio del fallimento della società, ex articolo 147 della legge fallimentare, non è praticabile.

Nella sentenza si ricorda l’orientamento espresso nella pregressa sentenza n. 6725/1996, m. 498754, in cui si esplicita che il socio occulto di una società in accomandita semplice “assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'articolo 2320 del Codice civile, solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società”.
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