L’accorpamento dei compiti legittima il licenziamento del dirigente

Pubblicato il 17 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 890 depositata il 16 gennaio 2013, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che un’azienda aveva comminato nei confronti di un dirigente sulla base della scelta di accorpare i compiti a lui affidati come direttore generale in capo all’amministratore delegato.

Con l’occasione, la Corte di legittimità ha ricordato come il licenziamento del dirigente è consentito tutte le volte che esistano ragioni oggettive tali da permettere di escludere la sua natura pretestuosa o arbitraria; lo stesso, quindi, non deve essere motivato da una giusta causa o da un giustificato motivo, e non va nemmeno dimostrata la mancanza di posizioni alternative da assegnare.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy