L’acquirente non risponde

Pubblicato il 28 aprile 2008 La Commissione di prime cure di Pistoia – sentenza 214/01/07, depositata nel 2008 – sancisce che l’acquirente non debba rispondere delle violazioni commesse dal venditore e abbia, perciò, diritto a detrarre l’imposta addebitata a titolo di rivalsa. Purché sia all’oscuro della frode commessa dal cedente, e che questi sia soggetto considerato “carosello”. Per i giudici toscani, l’agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell’inesistenza della società cedente, onere che spetta ad essa e non può essere trasferito all’accertato, con la conseguenza che non possono far carico all’acquirente le violazioni (non corresponsione dell’imposta) commesse dal cedente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Visite mediche di controllo: nuove funzionalità dall'Inps

16/05/2025

Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato

16/05/2025

Autoimpiego nei settori strategici in GU: doppio bonus per i giovani

16/05/2025

Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

16/05/2025

Bonus investimenti 4.0 2025: modello aggiornato per prenotare il tax credit

16/05/2025

Cessione dei crediti DTA: procedura più semplice per l'infragruppo

16/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy