L’acquirente non risponde

Pubblicato il 28 aprile 2008 La Commissione di prime cure di Pistoia – sentenza 214/01/07, depositata nel 2008 – sancisce che l’acquirente non debba rispondere delle violazioni commesse dal venditore e abbia, perciò, diritto a detrarre l’imposta addebitata a titolo di rivalsa. Purché sia all’oscuro della frode commessa dal cedente, e che questi sia soggetto considerato “carosello”. Per i giudici toscani, l’agenzia delle Entrate non ha fornito prova dell’inesistenza della società cedente, onere che spetta ad essa e non può essere trasferito all’accertato, con la conseguenza che non possono far carico all’acquirente le violazioni (non corresponsione dell’imposta) commesse dal cedente.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy