L’acquisizione irrituale non determina necessariamente la nullità dell’atto impositivo

Pubblicato il 06 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17051 depositata il 5 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto l’opposizione avanzata da un professionista avverso l’acquisizione operata da parte delle Fiamme Gialle con riferimento alle movimentazioni bancarie di un proprio conto corrente e sulla cui base era poi scattato un accertamento fiscale.

Il contribuente, in particolare, aveva lamentato l’irritualità della citata acquisizione asserendo che la stessa era stata disposta senza l'autorizzazione del comandante regionale della Guardia di Finanza ed in violazione, quindi, della propria privacy. Ne doveva discendere – a detta del ricorrente – la nullità dell’atto impositivo che ne era conseguito.

Di diverso avviso la Suprema corte, la quale ha sottolineato come la nullità dell’atto impositivo possa, in realtà, discendere solamente dalle acquisizioni “irrituali” che siano lesive di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali, tuttavia, non sarebbe ricompresa la tutela della riservatezza delle informazioni personali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy